In aiuto degli automobilisti arriva il Giudice di pace di Reggio Emilia, con sentenza n. 286/2017 ha intimato lo “stop” ai controlli di velocità all’americana, ovvero quelli con postazioni mobili.
Secondo tale sentenza, l’ obbligo di segnalazione previsto dal Codice della strada si applica anche alle rilevazioni effettuate in movimento, con un apparecchio montato a bordo di un’auto di servizio in grado di misurare anche la velocità di chi incrocia la pattuglia marciando in senso opposto.
Una pronuncia significativa, nella quale il giudice ha anche riscontrato l’assenza di immediata contestazione dell’infrazione da parte degli agenti.
Quindi, perché la multa sia valida, l’autovelox deve essere segnalato, sempre !
D’altronde il dm Infrastrutture e trasporti del 15 agosto 2007 parla chiaro: le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo a cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.
Il DM esclude l’obbligo di pre-segnalazione in caso di controlli dinamici, dove viene sostanzialmente meno il requisito della visibilità dell’apparecchio, solitamente montato sul parabrezza dell’auto di servizio.
Ma il giudice si richiama alla norma di rango superiore su pre-segnalazione e visibilità dei controlli, il comma 6-bis della legge.
In buona sostanza, poiché nel caso in oggetto mancava sul tratto stradale la segnalazione di preavviso, l’accertamento non poteva condurre a una sanzione.
Nel dettaglio, per dirla con termini giuridici, la sentenza di Reggio Emilia applica il “diritto alla prova” riconosciuto dalla Corte Costituzionale nel 2006 e nel 2007: le sedi stradali di accertamento devono essere riconoscibili, anche per evitare che il conducente adotti comportamenti repentini causati dall’improvviso accorgersi di un rischio di sanzioni.
Per il giudice, dunque, non c’è alcuna differenza tra strumenti di rilevazione statici e dinamici, perché la segnalazione del campo di indagine, ovvero il tratto stradale, occorre sempre