Un’Associazione Culturale è un gruppo di persone – per legge almeno 3 – che condivide un ideale o uno scopo comune e ha come sua ‘missione’ quella di discuterlo, approfondirlo, tutelarlo laddove necessario e promuoverlo all’esterno. Per perseguire questo obiettivo condiviso l’associazione deve avere una struttura organizzativa, essere formalizzata con un Atto Costitutivo e regolamentata da uno Statuto interno.
Gli elementi strutturali dell’associazione culturale:
- Elementi generali, comuni ad ogni tipo di associazione:elemento soggettivo, costituito da una collettività di persone fisiche che si uniscono in maniera più o meno duratura per il raggiungimento di un determinato fine. Viene in rilievo il rapporto giuridico che stringe i vari individui tra loro e l’interesse comune che li spinge ad unirsi. Poiché l’art. 18 Cost. riferisce il diritto di associarsi soltanto ai «cittadini», una parte assolutamente minoritaria e risalente della dottrina ha ritenuto che la norma contenesse una limitazione, ravvisando l’inconfigurabilità delle cd. «associazioni di associazioni» (numerosi esempi sono da ricercarsi in campo sindacale) e l’impossibilità di associarsi per gli stranieri e per gli apolidi. La dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono, in virtù del principio di uguaglianza, che le associazioni di associazioni (cd. associazioni di secondo grado) siano ammissibili e siano tutelate dall’art. 18 al pari di qualsiasi collettività formata da persone fisiche, e ciò anche al di fuori del campo sindacale, e che siano fuori dalla tutela costituzionale solo le associazioni straniere composte esclusivamente o prevalentemente da stranieri (mentre sarebbe possibile per lo straniero aderire ad associazioni nazionali).
Gli elementi strutturali dell’associazione
Sono elementi generali, comuni ad ogni tipo di associazione:
2. Elemento teleologico, dato dall’esistenza dello scopo comune (non lucrativo, cooperativo od altro per cui è prevista dalla legge una forma diversa) cui tendono le attività di tutti i partecipanti. È questo l’elemento fondamentale dell’associazione, costituendo la ragione essenziale del suo sorgere, il legame che unisce le varie attività dei singoli, e la causa dell’estinzione (nel momento del suo raggiungimento) della associazione.
3. Elemento oggettivo, dato dal contributo (in natura, in denaro, in prestazione lavorativa, ecc.) che ciascun individuo apporta per il raggiungimento dello scopo comune. Un patrimonio è necessario solo per l’associazione riconosciuta.
4. Elemento materiale, rappresentato dall’organizzazione (fissata dagli accordi degli associati), cioè dalla nomina di organi rappresentativi e dalla divisione dei compiti tra i soggetti associati.
5. Elemento volontaristico, dato dalla libertà di costituire un’associazione e di aderirvi, e dalla libertà di agire nell’àmbito dell’ordinamento per il raggiungimento dei propri scopi