Aumento di capitale mediante criptovalute

AUMENTO DI CAPITALE DI SRL MEDIANTE CRIPTOVALUTA: RECENTE GIURISPRUDENZA.

Secondo il tribunale di Brescia (decreto 7556/2018 del 18 luglio 2018) , non è legittimo l’aumento di capitale di una Srl mediante il conferimento di criptovaluta, in quanto «una moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale (per il fatto che la sua quotazione «sulle principali piattaforme di conversione sarebbe un progetto» ancora «in cantiere») non presenta i requisiti minimi per essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile».

Nel procedimento di volontaria giurisdizione in oggetto, è stata quindi respinta l’istanza di omologazione della società che aveva effettuato l’operazione di aumento del capitale, a fronte del rifiuto di iscrizione opposto dal notaio incaricato di verbalizzare la decisione dei soci.

criptovalute

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Non si è trattato di un giudizio in astratto sull’idoneità delle criptovalute a essere oggetto di conferimento, bensì di un giudizio sul punto se il bene concretamente fatto oggetto di conferimento rispondesse alle caratteristiche prescritte dalla legge (l’articolo 2464 del Codice civile, per il quale «possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica»).

Nel caso concreto affrontato dal tribunale di Brescia, è stato dunque oggetto di giudizio un aumento di capitale sociale del valore di 1,4 milioni di euro, liberato mediante un conferimento in natura: per metà del valore, in opere d’arte e, per l’altra metà, appunto in una criptovaluta.

Nella perizia giurata redatta a servizio del conferimento (articolo 2465 del Codice civile) era stata valorizzata la criptovaluta, era stata individuata la piattaforma sulla quale la criptovaluta era scambiabile ed era stato attestato che, in capo alla società conferitaria, era stata trasferita la disponibilità delle credenziali (transaction password) per l’utilizzo della criptovaluta.

Il tribunale (premettendo che, nel giudizio di omologa, non viene sindacato il merito delle affermazioni del perito, ma la completezza, la logicità, la coerenza e la ragionevolezza della perizia) ha ritenuto le motivazioni contenute nel ricorso per l’omologa «non convincenti» e la perizia dell’esperto non dotata di «un livello di completezza e affidabilità sufficiente» (il tribunale ha rilevato, tra l’altro, che il perito non aveva esplicitato i criteri di determinazione del valore della criptovaluta, essendosi limitato a «prestare una incondizionata adesione» al valore risultante dal sito ove la critpovaluta era utilizzata).

Al riguardo, il tribunale ha rilevato che la criptovaluta in questione non era presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute ovvero tra criptovalute e monete aventi corso legale, «con la conseguente impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato».

Inoltre, ha osservato che l’unica piattaforma ove la criptovaluta oggetto di conferimento veniva scambiata era un sito dedicato «alla fornitura di beni e servizi riconducibile ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta», nel cui «ristretto ambito» la criptovaluta fungeva da mezzo di pagamento accettato. Insomma, si sarebbe trattato di una caratteristica autoreferenziale, «incompatibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui deve essere dotata una moneta virtuale che aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato».

Il tribunale ha anche affermato che, affinché un dato bene sia idoneo a essere conferito nel capitale di una società, deve essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico e deve, di conseguenza, esistere un mercato del bene in questione; e, ancora, che il bene deve essere suscettibile di esecuzione forzata da parte dei creditori sociali. Al riguardo, è vero che parte della dottrina giuridica afferma che la funzione di garanzia del capitale sociale andrebbe letta «in senso giuridico-contabile e non già» in senso «materiale», ma è anche vero – secondo il tribunale – che l’osservazione del bene conferito non può prescindere dalla concreta esigenza della sua economica valutabilità.

A quest’ultimo proposito, il tribunale ha rilevato che nella perizia di stima mancava del tutto qualsiasi riferimento «alle modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento della criptovaluta» oggetto di conferimento: profilo che, invece, è da ritenere «decisamente rilevante», alla luce della notoria esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile l’espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore.

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