I professionisti in regime fiscale forfettario che dichiarano redditi fino a 65.000 euro e godono dell’ aliquota sostitutiva Irpef al 15% (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), possono utilizzare i bonus edilizi solo scegliendo le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.
Questo, perché, applicando la flat tax, non possono godere di detrazioni IRPEF, con l’unica esclusione dei contributi previdenziali. In altri termini, i forfettari non sono esclusi dai bonus edilizi ma devono scegliere strade alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi.
Lo ribadisce, fra le altre cose, la circolare dell’Agenzia delle entrate 24/2022, in relazione al Superbonus 110%, che su questo fronte segue le regole delle altre detrazioni edilizie.
Bonus edilizi e regime fiscale forfettario per i professionisti
I soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, oppure possono scegliere la cessione del credito.
In altri termini, l’accesso ai bonus cedibili a terzi, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese, compresi coloro che non possono fruire della detrazione in quanto l’imposta lorda non è dovuta.
Né rileva che il reddito non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF in quanto assoggettato ad un regime sostitutivo.