Il socio o i soci della Srl, che siano titolari di almeno un terzo del capitale sociale, hanno il potere di convocare l’assemblea dei soci, in caso di inerzia dell’organo amministrativo.
Lo afferma il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, nella sentenza 1880 del 26 gennaio 2018.
Si tratta di un tema assai frequente nella prassi professionale poiché non sono pochi i casi in cui vi è la necessità o il desiderio dei soci (o di taluno di essi) di svolgere un’assemblea e di non avere (o di non poter avere) la collaborazione degli amministratori per la confezione e la spedizione dell’avviso di convocazione.
La materia della convocazione dell’assemblea da parte di una minoranza di soci è disciplinata dal Codice civile nell’ambito delle norme dedicate alla Spa (mentre nulla il codice dice sulla convocazione dell’assemblea dei soci di Srl): l’articolo 2367 sancisce infatti che gli amministratori di Spa «devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale» nelle società quotate e «il decimo del capitale sociale» nelle società diverse da quelle quotate.
Nel campo della Srl occorre dunque capire se il silenzio del legislatore induca a negare la possibilità per i soci di Srl di convocare l’assemblea oppure se tale silenzio autorizzi per i soci di Srl un’interpretazione analogica del dettato dell’articolo 2367 del Codice civile in tema di potere di convocazione dell’assemblea dei soci di Spa; oppure ancora se dai principi generali sui quali si fonda la disciplina codicistica della Srl sia estraibile un’applicazione particolare per la convocazione dell’assemblea della Srl.
È quest’ultima la tesi accolta dal Tribunale, il quale fonda la sua decisione osservando che l’articolo 2479 del Codice civile consente ai soci titolari di «almeno un terzo» del capitale sociale di avocare all’assemblea dei soci stessi la decisione su tematiche che, in assenza di questa avocazione da parte dei soci, sarebbero di competenza dell’organo amministrativo.
Allora, se è vero che il terzo dei soci può pretendere di decidere su determinate materie proprie della gestione della società, deve essere anche vero che un terzo dei soci può procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci, qualora l’organo amministrativo non vi provveda.
E, una volta avvenuta la convocazione dell’assemblea direttamente da parte dei soci, l’organo amministrativo non può revocare la convocazione né convocare un’altra assemblea, “parallela” rispetto a quella convocata dai soci.
Quanto alla non estensibilità alla Srl del disposto dell’articolo 2367 del Codice civile, in tema di convocazione dell’assemblea della Spa da parte dei soci, occorre osservare che la riforma del 2003 ha differenziato molto la disciplina delle Srl da quella delle Spa e che l’autonomia e la potenziale onnicomprensività della normativa sulla Srl induce dunque a escludere l’estensione analogica alla Srl del meccanismo procedurale di convocazione dell’assemblea previsto dall’articolo 2367 del Codice civile per l’assemblea della Spa.
Infatti, l’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la Srl come un modello di società elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle Pmi, cui tale forma sociale è connaturale; e ciò a differenza della disciplina della Spa, dettata per larghe compagini di soci che non vengono in rilievo nella loro individualità.