La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Tale obbligo, limitatamente al settore dei subappalti pubblici e per la filiera dei carburanti (con esclusione dell’ultimo miglio), è stato introdotto in via anticipata già a partire dal 1° luglio 2018.
Rimangono invece esclusi dall’obbligo i soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori sanitari, i piccoli produttori agricoli e chi applica il regime di vantaggio e il regime forfettario.
In merito sono numerosi i dubbi sollevati dalle piccole e medie imprese ed i professionisti che si interfacciano per la prima volta con l’e-fattura, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli errori. Vediamo caso per caso come risolvere le principali problematiche si possono presentare.
Perché la fattura elettronica possa ritenersi accettata dal Sistema di Interscambio (SdI) è necessario che, successivamente all’invio da parte del trasmittente della e-fattura, lo SdI non abbia rilevato errori.
In questo caso il sistema inoltra la fattura al destinatario e, se l’inoltro va a buon fine, invia una “Notifica di consegna” al trasmittente. Dopo aver effettuato le opportune verifiche, il destinatario invia sua volta, entro 15 giorni, una “Notifica di esito” che può essere positivo o negativo.
Nel caso in cui, dopo l’inoltro di una fattura elettronica al destinatario questo non invia la notifica di esito entro 15 giorni, la fattura in questione si ritiene implicitamente accettata e lo SdI consegna al trasmettente una “Notifica di decorrenza termini”.
Nel caso in cui siano i controlli effettuati da SdI a non dare esito positivo, il sistema comunica al trasmittente l’errore rilevato con una notifica riportante il codice di errore. Questo non è sempre di immediata comprensione, vediamo dunque i principali codici di errore e le possibili soluzioni.