Dal 1 gennaio 2019 entra in vigore la fatturazione elettronica tra privati per tutti i contribuenti, tra cui tutte le cessioni di gasolio e benzina per autotrazione.
Dal 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica è già in vigore per:
- le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione (per l’appunto) delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di autotrazione;
- le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con l’amministrazione pubblica.
Per i soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata sono previste ulteriori semplificazioni contabili e amministrative.
livello normativo, la definizione di fattura elettronica si trova nel D.P.R 633/72- Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare al comma 1 dell’articolo 21 viene specificato che
- per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico;
- Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario;
- la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Elemento discriminante, quindi, per distinguere tra fatture “elettroniche” e “cartacee (CM 18/2014) non è il tipo di formato “originario” (elettronico o cartaceo) utilizzato per la propria creazione bensì la sua “emissione” e “ricezione” in un qualunque “formato elettronico”.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 89757/2018 del 30 aprile 2018 “la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al singolo ricevente”.
Fattura elettronica: requisiti
A norma dell’articolo 21 del D.P.R 633/72, affinché il documento venga considerato una fattura elettronica, occorre rispettare alcuni passaggi dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione.
In particolare il soggetto passivo deve assicurare:
Requisiti fattura elettronica 2018
- autenticità dell’origine
- integrità del contenuto
- leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione
Vediamoli singolarmente.
1. Autenticità dell’origine: Con autenticità dell’origine si intende che l’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi (o dell’emittente della fattura se ci si avvale della emissione di terzi) devono essere certi (Note alla Dir. 45/2010/UE); in assenza di ciò la fattura non può definirsi “elettronica”. La garanzia dell’autenticità dell’origine di una fattura è obbligatoria sia per il fornitore che per l’acquirente/committente.
2. Integrità del contenuto: Con integrità del contenuto della fattura si intende che i dati obbligatori dell’art. 21 del DPR 633/72 non devono poter essere alterati. La garanzia dell’integrità del contenuto della fattura, analogamente all’autenticità dell’origine, è obbligatoria sia per il fornitore che per l’acquirente. A condizione che sia garantita l’invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura, il relativo formato può essere convertito in altri formati (es: da word ad XML) attraverso specifiche tecnologie al fine di adattarli al proprio sistema informatico. Nel Provvedimento del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate viene previsto che “la fattura elettronica è un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”.
3. Leggibilità: Con il requisito della leggibilità si intende che la fattura deve essere leggibile, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 2010/45/UE, e dalla Circolare Minsiteriale 18/2014, ossia:
- il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile su schermo o tramite stampa
- è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato
- è sufficiente disporre, per il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture
- la fattura può essere leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica.
Modalità per garantire i requisiti di autenticità e integrità
Per quanta riguarda i requisiti di autenticità e integrità sono previste alcune modalità che ne garantiscano la soddisfazione. In particolare, è possibile garantirli alternativamente con:
- la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente (DCPM 22/02/2013) o del terzo che emette la fattura per conto del fornitore;
- sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati ;
- sistemi di controllo di gestione idonei ad assicurare un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile (per approfondimenti tecnici, si veda il contenuto della CM 18/2014).
Nessuna speranza di proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, previsto per il 1° gennaio 2019 (anche perché il nuovo governo ha messo a bilancio per il 2019 circa 2 miliardi di maggiori entrate legate al nuovo adempimento), ma riduzione sostanziale del numero delle partite Iva interessate, grazie all’esonero dei contribuenti che rientreranno nel regime dei minimi/forfettari, che dal 1° gennaio si allarga a chi ha fatturato inferiore a 65 mila euro, cioè il 78% delle partite Iva, anche se non è detto che tutti coloro che ne hanno diritto presenteranno l’opzione per il regime agevolato.
E’ stato pubblicato il tanto atteso Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. Prot. n.291241/2018 del 5 novembre 2018, contenente le modalità con cui gli intermediari delegati possono inviare all’Amministrazione la comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione automatica.
Questa comunicazione potrà essere inviata alternativamente:
- con modalità “massiva” e quindi conterrà i dati di più deleghe conferite, a partire da ieri 5 novembre 2018
- con modalità “puntuale” per attivare singolarmente ogni delega ricevuta, a partire dal 30 novembre 2018.