Il cittadino ha diritto alla riduzione della tariffa sui rifiuti nel caso in cui subisca disfunzioni, protratte nel tempo, del servizio pubblico di raccolta.
Lo si evince da un’ordinanza con cui la sezione tributaria civile della Cassazione ha accolto in parte un ricorso presentato da una società alberghiera napoletana contro una decisione della Commissione tributaria della Campania: quest’ultima aveva ritenuto legittimo l’avviso di pagamento Tarsu 2008 che Equitalia aveva notificato alla società per conto del Comune di Napoli.
La Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, spiegando che la riduzione della tariffa – in misura non superiore al 40%, come prevede la legge – «spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito e attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta; così da far venire meno le condizioni di ordinaria e agevole fruizione del servizio da parte dell’utente».
Tale riduzione non deve essere intesa come «risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti», né come «sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente», osservano i giudici di piazza Cavour, ma opera «al diverso fine di ripristinare, in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità della disciplina regolamentare, un tendenziale equilibrio impositivo, entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore, tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorchè significativamente alterato».
Solo nei casi di «imprevedibili impedimenti organizzativi», ossia di «disfunzione temporanea», la legge, ricorda la Cassazione, esclude «l’esonero o la riduzione dal tributo».
Al contrario, «in presenza di una situazione di disfunzione non temporanea, ma apprezzabilmente protratta nel tempo, la legge attribuisce all’utente, in presenza di una accertata emergenza sanitaria, la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata», fermo restando «il diritto alla riduzione». Questo, puntualizzano ancora i supremi giudici, «non richiede che il grave e temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell’amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile».
Per questo, «pur nella notorietà del grave e perdurante disservizio della raccolta e conferimento dei rifiuti che ha colpito la città di Napoli, la sussistenza del diritto alla riduzione Tarsu» del contribuente, conclude la Corte, dovrà «essere accertato dal giudice del merito».