Si tratta della nuova Rottamazione prevista dalla Manovra 2023 (n. 197/2022) come misura di tregua fiscale, per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (anche se già oggetto di precedenti misure agevolative), per la quale è previsto che la domanda possa essere trasmessa esclusivamente per via telematica.
Il contribuente ha a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione:
- Online in area riservata – Compilando il form e indicando le cartelle/avvisi che si vogliono rottamare, inserendoli direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.
- Online in area pubblica – Compilando il form, allegando la documentazione di riconoscimento e specificando l’indirizzo di posta elettronica presso cui si vuole ricevere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).
Se si presenta la domanda in area riservata, si riceve subito una email di presa in carico con allegata la ricevuta (R-DA-2023). Se invece si presenta la domanda in area pubblica, allora si riceve:
- una prima email con link da convalidare entro 72 ore per attivare la procedura,
- una seconda email con la presa in carico della richiesta,
- una terza email con allegata la ricevuta di presentazione della domanda (R-DA-2023).
A seguito della presentazione della domanda di adesione, per i debiti effettivamente “rottamabili” non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; non proseguirà quelle già avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Resteranno invece in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute (31 ottobre), anche gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Infine, il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del DURC.
Per quanto riguarda l’esito della domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente, entro il 30 settembre 2023, una “Comunicazione” di accoglimento della domanda contenente:
l’ammontare delle somme dovute (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti;
- i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti;
- eventuale diniego con evidenza delle motivazioni.
Chi aderisce alla Definizione agevolata 2023, con esito positivo, dovrà poi versare solo l’importo dovuto in origine a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha modificato i termini per il pagamento delle somme dovute come segue:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, con la prima e la seconda rata pari al 10% delle somme complessivamente dovute e le restanti di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% a decorrere dal 1° novembre 2023.
La scelta del numero delle rate deve essere indicata nella domanda di adesione e i pagamenti dovranno avvenire secondo le date riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate Riscossione invierà entro il 30 settembre assieme ai bollettini di pagamento.
In base a quanto previsto dalla Manovra 2023 (art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022), è possibile aderire alla Rottamazione-quater anche per i carichi che rientrano in procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del dlgs 14/2019. In questo caso, la domanda di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata esclusivamente via PEC, allegando il modello DALS-2023 alla casella indicata nello stesso modello.
Per sapere quali debiti sono rottamabili, si può richiedere online il Prospetto informativo dall’area riservata oppure tramite il form in area pubblica. Si conosceranno i carichi “definibili” e per i quali può è possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quater.
Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle sanabili di pagamento e degli avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta. Per ciascuna cartella/avviso è riportato l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione.
Nel Prospetto non sono evidenziati eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, né gli interessi previsti in caso di pagamento rateale. Tali importi saranno comunque inclusi nell’importo complessivo delle somme dovute rientranti nella Definizione, comunicato entro il 30 giugno ai contribuenti che hanno presentato domanda di adesione.
Per debiti già ricompresi in precedenti rottamazioni, la “Comunicazione” che AdER invierà entro il 30 settembre terrà conto degli importi nel frattempo annullati per effetto dello Stralcio dei debiti residui fino a mille euro, in programma il 30 aprile.