Agevolazioni prima casa under 36
Il comma 74 della Legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni riservate alle coppie con un ISEE fino a 40mila euro, in cui almeno uno dei due ha meno di 36 anni di età, per l’acquisto della prima casa.
Le agevolazioni consistono nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione.
Se la cessione è soggetta a IVA verrà erogato un credito di imposta pari a quella versata per l’acquisto.
In caso di accensione di mutuo prima casa, non è dovuta l’imposta sostitutiva e si ha accesso in via prioritaria al Fondo di Garanzia prima casa.
Bonus case green
Il comma 76 della Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto la detrazione IRPEF per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica. Si tratta di un’agevolazione che era già stata prevista in passato per incentivare le persone fisiche a comprare immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici e che ora è stata rinnovata.
Nella sua nuova versione, il Bonus case green può essere richiesto anche in caso di acquisto da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.
La detrazione IRPEF è pari al 50% dell’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023.
Le agevolazioni sulla tassazione della casa nel 2023
Come le altre detrazioni IRPEF previste dai Bonus Casa, anche il Bonus case green viene recuperato in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Non sono previsti tetti di spesa.
Esclusione IRPEF redditi dominicali e agrari
Il comma 80 della Manovra 2023 riguarda i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
In particolare viene modificato il termine precedentemente stabilito dall’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’esclusione di tali redditi dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali. Il termine viene esteso anche al 2023.
L’esenzione dall’IRPEF del reddito agrario si applica anche ai terreni presi in affitto per curarne la conduzione. Il reddito dominicale, invece, deve essere dichiarato e assoggettato a imposizione dal proprietario del fondo.
Agevolazioni per i terreni acquistati da under 40
Nell’ambito delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC), la Manovra le estende agli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di coloro che non hanno ancora compiuto i 40 anni anche ancora non iscritti alla previdenza agricola.
Questo a patto che, nell’atto di trasferimento, dichiarino di volersi iscrivere, entro i successivi 24 mesi, nell’apposita gestione INPS per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Le agevolazioni consistono nell’applicazione di imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, mentre l’imposta catastale è applicata con l’aliquota dell’1%. Per gli atti è prevista anche la riduzione alla metà degli onorari dei notai. Per non perdere le agevolazioni (e dover pagare la differenza) è necessario che i terreni non vengano ceduti volontariamente e non venga meno la coltivazione o conduzione diretta prima che siano trascorsi 5 anni.
Per completezza si evidenzia che per gli under 40 anni che avviano una nuova attività imprenditoriale agricola nel corso del 2023 è inoltre previsto l’esonero contributivo totale (comma 300).
Agevolazioni acquisto di terreni montani
Il comma 111 dispone che vengano applicate imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e non siano dovute le imposte catastale e di bollo per i trasferimenti di proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Anche coloro che non sono ancora iscritti alla previdenza agricola possono fruire dell’agevolazione purché nell’atto di acquisto si assumano l’impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo rustico per almeno cinque anni.
Possono fruire dello stesso regime di favore le cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Esenzione IMU immobili occupati abusivamente
I commi 81 e 82 esentano dall’imposta municipale propria (IMU) gli immobili occupati abusivamente. In particolare il comma 81 prevede l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Le modalità telematiche per la comunicazione del possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione (o del suo eventuale venir meno) al Comune interessato dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 82 istituisce un Fondo da 62 milioni di euro l’anno volto a ristorare i Comuni per le minori entrate derivanti dall’attuazione della sopra citata norma. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo verranno definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
ZFU sisma Centro Italia
Trova applicazione nei comma da 746 a 748 la proroga per il 2023 delle esenzioni in materia di imposte sui redditi, IRAP, IMU, contributi previdenziali e assistenziali, riconosciute a imprese e professionisti con sede principale o unità locale all’interno della Zona franca urbana (ZFU) istituita nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016.
L’agevolazione si applica a patto che, a causa di quegli eventi, imprese e professionisti abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il -25% nel quadrimestre settembre – dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015 (articolo 46, Dl 50/2017).
Per la misura sono stati stanziati ulteriori 60 milioni di euro per l’anno 2023, finanziati mediante la corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
Agevolazioni zone colpite dal sisma
Sempre con riferimento al sisma avvenuto nel Centro Italia nel 2016-2017, il comma 750 proroga l’esclusione dall’imponibile IRPEF o IRES fino all’anno di imposta 2022 ed esenzione dall’IMU 2023 per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili.
Prorogata anche l’esenzione dall’imposta di bollo e registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro.
Il comma 768 proroga l’esenzione IMU per i fabbricati situati in determinati Comuni delle regioni Emila Romagna, Lombardia e Veneto distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023