Novità nelle professioni: Contratti di rete, società di capitali ed accesso ai fondi UE
Dopo un turbolento iter parlamentare, è stata finalmente riformata la disciplina dell società tra professionisti, modificando anche la parte relativa alla società tra avvocati.
Quest’ultima, già prevista dal d. lgs. 96/2001, aveva avuto fino ad oggi scarsa diffusione, soprattutto per la poca convenienza sotto il profilo fiscale e per la rigidità del modello (doveva essere una società in nome collettivo, composta solo da avvocati).
Ora la legge sulla concorrenza (Legge 124/2017), nell’art. 1 comma 141 prevede la possibilità di costituire società di capitali (nonché cooperative e società di persone) per l’esercizio della professione forense. Essa può avere anche soci non professionisti, purchè gli avvocati rappresentino almeno i 2/3 del capitale. L’amministrazione è riservata ai soci e gli avvocati devono avere la maggioranza dei voti.
Con la legge 247/2012 era stata, inoltre, prevista la possibilità di associazioni multi disciplinari tra avvocati ed altri professionisti (così come individuati dal regolamento n. 23 del Ministero della Giustizia del 4.2.2016).
La legge sulla concorrenza consente agli avvocati di far parte di più associazioni professionali, prima si poteva partecipare ad una soltanto.
Con la sopracitata legge sulla concorrenza, Legge 81/2017, nell’art. 12, è stata prevista la possibilità per gli avvocati e tutti gli altri professionisti di costituire reti di professionisti, di partecipare a reti di impresa, di dar vita a consorzi e ad associazione temporanee professionali.
L’apertura ai soci di capitali della società di avvocati è stata da sempre osteggiata dal mondo forense, che paventa il rischio di svilire la funzione (costituzionale) della difesa dei diritti anche dei più deboli e di equiparare l’attività legale ad ogni altra attività commerciale/imprenditoriale, mossa principalmente dalla ricerca del profitto.
In realtà la partecipazione di soci di capitali alla società di avvocati consente agli studi legali di sfruttare risorse economiche nuove e di utilizzare nuove competenze per lo sviluppo della propria attività, che deve sempre più essere improntata a criteri di gestione imprenditoriale.
La funzionalità e la redditività anche di un piccolo studio, presuppongono sempre di più una organizzazione efficiente, che comprende, seppure in scala ridotta, tutti gli elementi dell’attività di impresa: gestione delle risorse umane per l’efficiente organizzazione del lavoro tra colleghi e collaboratori, comunicazione e marketing per affermare il nome/brand dello studio e per procacciarsi clienti, gestione dei processi ad esempio per un corretto utilizzo delle tecnologie informatiche.
Inoltre, professionisti sono stati equiparati alle PMI (si veda l’art. 12 della legge 81/2017) e ciò ha consentito agli stessi di accedere ai bandi di finanziamento europei .
Oltre alle società tra professionisti, un’altra opportunità è rappresentata dai contratti di rete.
La creazione di contratti di rete cui partecipino anche i professionisti consente a questi ultimi di partecipare ai bandi pubblici, prima riservati solo alle imprese.
Negli ultimi anni sono frequenti i bandi riservati alle reti di imprese, alle quali i professionisti non potevano partecipare, atteso che la legge prevedeva che il contratto di rete potesse essere stipulato, appunto, solo tra imprese. La novità introdotta con la legge sulla concorrenza elimina questo limite e offre ai professionisti nuovi spazi di crescita.
Sorge quindi la sfida di creare reti professionali interdisciplinari (anche all’interno della stessa professione: ad esempio avvocati con diverse specializzazioni), con un progetto di medio/lungo periodo, sfruttando la flessibilità del contratto di rete.
Il professionista deve cambiare mentalità ed aprirsi alla collaborazione sinergica con altri professionisti, che consente di garantire un servizio, anche specialistico, di alto livello e creare maggior valore per il cliente.