Dal 1° luglio le partite iva a regime i forfettario hanno l’ obbligo della fatturazione elettronica obbligatoria e dell’inevitabile passaggio a una gestione dematerializzata, semplificata e interamente digitale dei documenti fiscali.
E’ chiamata a mettersi in regola la vasta platea di Partite IVA che nel 2021 ha dichiarato redditi da 25mila a 65mila euro, mentre per i contribuenti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 25mila euro l’obbligo è posticipato al 1° gennaio 2024.
Nel terzo periodo d’imposta (da luglio a settembre), le sanzioni non vengono applicate, se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Poi scatteranno anche per i forfettari le sanzioni già previste per la tardiva oppure omessa fatturazione elettronica, che ammontano a un minimo di 500 euro.
Tutti i soggetti coinvolti dovranno necessariamente generare, trasmettere, ricevere e registrare le fatture in formato elettronico XML (Extensible Markup Language) utilizzando il Sistema di Interscambio SdI.
Dal 1° luglio 2022 anche i forfettari sono tenuti a:
- emettere le fatture in formato XML verso la Pubblica Amministrazione, gli operatori IVA (B2B) e i consumatori finali (B2C);
- ricevere le fatture in formato XML dalla PA e dagli operatori IVA (B2B);
- conservare le fatture in formato digitale, rispettando le procedure informatiche stabilite dalla normativa vigente.
Per il primo trimestre è prevista una fase transitoria caratterizzata da una parziale tolleranza, infatti dal 1° luglio al 30 settembre 2022 le sanzioni non saranno applicate ai forfettari se la fattura elettronica sarà emessa oltre 12 giorni dall’operazione ma entro il mese successivo.
Le sanzioni per chi è obbligato alla fatturazione elettronica e non la emette nei tempi stabiliti, dunque, si applicheranno in misura piena anche ai forfettari a partire dalla fine del terzo periodo d’imposta e prevedono:
- multa di importo che varia dal 90 al 180% dell’IVA in fattura, prevedendo una sanzione minima di 500 euro;
- ammenda di importo compreso tra 250 e 2.000 euro nel caso in cui la violazione non incida ai fini della determinazione dei redditi;
- ammenda variabile dal 5 al 10% dei corrispettivi non registrati (considerando un minimo di 500 euro), inerenti a operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA e Reverse Charge.
Inoltre, entro il 30 giugno, commercianti e studi professionali dovranno dotarsi del Pos e accettare pagamenti con moneta elettronica (carta di credito e di debito).
La novità in materia fiscale è stata introdotta dal decreto legge 36/2022 (cosiddetto “decreto Pnrr 2”, articolo 18, commi 1, 2 e 3) per dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto ha anticipato al 30 giugno (anziché 1° gennaio 2023) le sanzioni per gli esercenti e i professionisti che rifiutano i pagamenti con il Pos.
Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti di questi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della
transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. In sostanza, chi non accetterà i pagamenti con carta sarà punito con una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.
Un provvedimento precedente (decreto legge 179/2012, articolo 15), ha previsto che l’obbligo di accettare i pagamenti con Pos non vale nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. In questa ipotesi si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (legge 689/81) con riferimento alle procedure e ai termini (a eccezione dell’articolo 16, che disciplina il pagamento in forma ridotta).
Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge 689/81, come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (cosiddetta “oblazione amministrativa”).
Questo istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.