E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 Febbraio 2024, il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che entra in vigore dal 22 febbraio 2024.
Il Titolo II del Decreto introduce, in particolare, la disciplina del concordato preventivo biennale che, ai sensi dell’art. 6, intende razionalizzare gli obblighi dichiarativi, nonché favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti minori.
Soggetti cui è diretta la proposta:
- contribuenti con ricavi fino a 5,1 milioni soggetti a ISA (indicatori sintetici di affidabilità)
- contribuenti che aderiscono al regime forfettario, purché non abbiano iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta: per essi, in particolare, il comma 2 dell’art. 7 stabilisce che l’applicazione del concordato preventivo per il solo periodo di imposta 2024 è limitata, in via sperimentale, ad una sola annualità;
In entrambi i casi, in base all’art. 10 c. 2 del Decreto sono ammessi i contribuenti che applicano gli indici di affidabilità (ISA) di cui all’art. 9 bis D. Lgs. 50/2017, e che abbiano
ottenuto un punteggio di affidabilità (ISA) anche inferiore a 8, e che, di norma, sono ritenuti soggetti “poco affidabili” per l’Agenzia.
Il contenuto della proposta e i suoi effetti:
- La proposta verrà elaborata dall’Agenzia delle Entrate in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati e tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA (art. 9).
- Il reddito d’impresa, più nel dettaglio, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, verrà individuato con riferimento all’art. 56 TUIR, senza tuttavia considerare i valori relativi a: plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all’art. 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’art. 101 TUIR;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 TUIR, o a un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 11, comma 4, del D. Lgs. 240/1991, ovvero in società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR.
Come previsto dagli artt. 12 (per i soggetti ISA) e 25 (per i forfettari), l’accettazione da parte del contribuente della proposta dell’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito obbligherà il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi, relative alle annualità oggetto di concordato.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla verifica della correttezza dei versamenti
mediante i controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti saranno in ogni caso tenuti:
- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 2 aprile 2017, n. 50.
Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all’art. 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11, l’Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all’art. 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente potrà nuovamente aderire nei termini di cui all’art. 9, c. 3.
Tempistiche di adesione, cessazione e decadenza della proposta:
Entro il 15 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti gli appositi applicativi informatici sui quali inserire i dati per l’elaborazione della proposta di concordato.
L’adesione da parte dei contribuenti alla proposta potrà avvenire entro il 15 ottobre, data in cui i titolari di partita IVA dovranno presentare la dichiarazione dei redditi (artt. 8 e 9).
Il concordato cesserà di avere effetto, in base all’art. 21, se:
- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a
quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che per
tali attività sia stata prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità
fiscale di cui all’art. 9-bis DL 50/2017; - il contribuente cessa l’attività.
La decadenza, invece, si verifica se:
- a seguito di accertamento nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello
precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità
di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero
risultano commesse altre violazioni di non lieve entità; - a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le
informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei
redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta
l’accettazione della proposta di concordato; - sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli
comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; - ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 11, ovvero vengono meno i requisiti
di cui all’art. 10, comma 2, relativi ai debiti tributari; - è omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti
Esclusioni:
Non potranno accedere invece al concordato i contribuenti che hanno debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni) con l’Agenzia delle Entrate o con gli enti previdenziali.
Non concorrono tuttavia a tale limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di
rateazione, sino alla decadenza dei relativi benefici.
In base all’art. 11, non potranno accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, i soggetti ISA che:
• non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3
periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza
dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
• siano stati condannati o abbiano patteggiato una pena per uno dei reati previsti dal
D.Lgs. 74/2000, dall’art. 2621 C.c. nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1
C.p. commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del
concordato.
-Come tutti gli altri strumenti innovativi messi a disposizione dello Stato, anche il
concordato ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi:
- tasse bloccate per due anni se l’ azienda avrà entrate superiori a quanto dichiarato . L’
impresa non sarà soggetta a tassazione sulle somme eccedenti. D’altra parte, però,
non ci sarà alcuna riduzione anche nel caso di un reddito effettivo inferiore. Se si
fattura di meno, si dovranno pagare più imposte. - nessun accertamento fiscale per due anni se l’ imprenditore o professionista accetta il concordato preventivo. L’ impresa beneficia di semplificazioni burocratiche, esenzioni da accertamenti ordinari e limiti più generosi per compensazioni e rimborsi.
- errore consentito sul dichiarato fino al 30%. Se si commettono degli errori in sede di dichiarazione, come ad esempio attività espletate ma non dichiarate, non vi saranno sanzioni se l’ errore non supera il 30% di quanto dichiarato all’AdE.