Il giudice di pace di Pavullo (Modena), con la sentenza 10 dicembre 2017 n. 265 ha ritenuto che la mancata regolarizzazione tempestiva del mezzo con targa straniera ne configura un utilizzo fuorilegge.
Un automobilista comunitario, residente in Italia, viene fermato ripetutamente dai carabinieri per i controlli di rito. All’ennesima verifica, avvenuta a distanza di diverso tempo, i militari hanno ritenuto di sanzionare l’utente per mancata tempestiva immatricolazione italiana del veicolo.
Infatti l’articolo 132 del codice della strada richiede che «gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, secondo comma, decreto legge n. 331/1993, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello stato di origine».
Decorso questo periodo di tempo, in mancanza della regolarizzazione, ovvero della nazionalizzazione del mezzo, scatterà una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro.
Nel caso in oggetto, il conducente, è stato trovato alla guida dello stesso veicolo straniero per almeno tre volte nell’arco di un decennio. E i carabinieri hanno proceduto ad elevare il verbale per violazione appunto del codice della strada oltre che per mancanza della patente di guida.
La revisione dell’autovettura eseguita in Romania nel gennaio 2017 non esclude che il mezzo sia stato continuativamente utilizzato nel nostro paese da oltre un anno. Avverso questi verbali di contravvenzione e di fermo amministrativo veniva proposto ricorso.
Il giudice di pace respingeva il ricorso e confermava in tutto i verbali opposti. I ricorrenti contestavano la nullità dei verbali impugnati per omessa contestazione immediata e per nullità, invalidità, inefficacia per errata applicazione normativa e illogicità della sanzione.
Dall’esame dei tre verbali elevati nel corso di altrettanti controlli posti in atto dagli organi di polizia stradale è ritenuto provato e non contestato che il veicolo di proprietà della madre rumena del conducente, priva di patente di guida, è regolarmente utilizzato dal figlio, stabilmente residente in Italia dal 2007.
Al fine di stabilire la data di circolazione del mezzo con targa straniera in Italia, non essendo prevista alcuna formalità doganale, essendo in uso al figlio dell’intestataria, residente in Italia, deve ritenersi provato, per presunzione, che sia circolante nel nostro paese quanto meno dall’anno 2008, data del primo controllo di polizia.
Poiché l’intestataria del veicolo è priva di patente di guida ed ha rilasciato al figlio una delega all’ uso del mezzo, è evidente che il suo effettivo utilizzo avviene in Italia, paese nel quale il figlio abita stabilmente, ha la residenza e lavora. Anche la revisione dell’autovettura, eseguita in Romania nel gennaio 2017, non esclude che il mezzo sia effettivamente utilizzato nel nostro paese da oltre un anno.
Dalla ricostruzione dei fatti, così come emersa dagli atti processuali, il giudice di pace ha ritenuto che la sanzione pecuniaria per la violazione dell’articolo 132 del codice della strada deve essere confermata.