La caratteristica principale delle persone giuridiche consiste nella totale separazione tra l’ente che viene creato e le persone che lo hanno composto. L’associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico, in maniera pienamente autonoma, ancorché poi si avvalgano concretamente di persone fisiche.
Esse sono soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell’ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto. In virtù di tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell’ente non potranno chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati, e viceversa che i creditori personali di questi ultimi non potranno rivalersi sul patrimonio dell’ente.
Associazioni e comitati privi del riconoscimento non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerati soggetti di diritto E possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad esempio un’associazione non riconosciuta può acquistare un immobile): mancando però la separazione assoluta dei patrimoni i rappresentanti dell’ente possono in casi determinati essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte.