Le imprese aventi sede legale in Italia o all’estero con una stabile organizzazione in Italia avranno l’obbligo di assicurarsi contro i rischi catastrofali.
L’assicurazione si riferisce alla copertura dei rischi derivanti da eventi quali sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni ed esondazioni. In caso di inadempimento da parte dell’impresa ci saranno sanzioni pecuniarie.
Non solo: si terrà conto dell’inadempimento nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Polizza assicurativa contro le calamità naturali: nuovo obbligo per le imprese
Lo prevede la nuova legge di bilancio 2024
Nel disegno di legge si interviene con l’ introduzione dell’ obbligo, per le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili e al loro contenuto, ai terreni e ai beni strumentali materiali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
La previsione appare particolarmente importante in un Paese come l’Italia che si caratterizza per un elevato rischio idrogeologico e sismico e che si distingue per una gestione dei danni relativi a calamità naturali che tradizionalmente si basa sull’intervento ex-post da parte dello Stato.
Questa modalità di gestione dei danni, attuata ripetutamente nel tempo, ha accresciuto la convinzione che esista un garante di ultima istanza disposto a farsi carico della ricostruzione, si rimarca. Molto interessanti sono poi le evidenze riportate nel primo monitoraggio dei rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità condotto sulle compagnie italiane pubblicato di recente dall’Ivass.
Si pone in evidenza come le principali indagini condotte in ambito europeo, finalizzate alla misurazione del divario assicurativo, dimostrano come Italia e Grecia presentano il più alto divario di protezione (esposizione ai rischi elevata e scarsa penetrazione assicurativa) tenuto conto delle perdite economiche registrate e dell’esposizione attuale al rischio di catastrofi naturali (in termini di frequenza, esposizione e vulnerabilità).
I sinistri assicurati nel periodo 1980-2021 sono pari ad un quarto del totale
Il livello di gap di protezione più alto per specifici rischi è stato riscontrato in particolare per il terremoto, in Italia (98% dei sinistri non assicurati) e, per l’alluvione, in Germania (75% sinistri non assicurati) e in Italia (97% sinistri non assicurati), che insieme corrispondono a circa il 45% dei sinistri non assicurati in Europa nel periodo di riferimento. Il terremoto è l’evento con il più alto gap di protezione, seguito dall’alluvione, incendio e tempesta.
Relativamente all’attività di copertura dei rischi da catastrofi naturali, è stato rilevato, in particolare, che in Italia i premi per rischi climatici sono 2,1 miliardi di euro (5,6% del totale dei premi), stabile nell’ultimo triennio (2019-2021). Il 58% è attribuibile al rischio grandine. Gli oneri dei sinistri da rischi climatici sono pari a 1,6 miliardi di euro, aumentati del 28% nell’ultimo biennio 2020-2021.
Nel corso dello stesso periodo, la raccolta premi per il rischio terremoto si è mantenuta su livelli esigui (364 milioni di euro nel 2021) ma in crescita (+25%) rispetto biennio 2019-2020.
I premi, i sinistri e le spese sono concentrati prevalentemente nella linea di business (LoB) «assicurazioni incendio e altri danni ai beni» (oltre il 60-90%); in misura inferiore in «altre assicurazioni danni» e in modo residuale nelle altre LoB.
Andando alle caratteristiche delle coperture, prosegue l’indagine della Autorità di Vigilanza, i contratti assicurativi a copertura dei rischi climatici presentano una durata annuale per oltre il 50% delle imprese;
relativamente alla durata massima, oltre il 10% dei segnalanti ha indicato una durata compresa tra i 5-10 anni e circa il 25% oltre i 10 anni.
il disegno di legge di bilancio specifica che l’obbligo assicurativo si riferisce ad eventi quali:
- sismi;
- alluvioni;
- le frane;
- inondazioni;
- esondazioni.
Si rimarca poi come dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall’IVASS che ne valuta la stabilità.
Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione, il contratto prevede un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) non superiore al 10-15 per cento del valore dei beni assicurati e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui al presente articolo e aggiornati i valori.
In caso di segnalazione di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a erogare una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 200.000 a euro 1.000.000. L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Viene ancora previsto che per contribuire all’efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione approvata con decreto, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026.
Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso di ogni somma e onere