GUIDA AL “RECUPERO FISCALE”
Molti sono i servizi e le utenze che gli imprenditori individuali e i professionisti acquistano con la partita Iva per le abitazioni, che utilizzano promiscuamente per la loro attività economica e per motivi personali, ma spesso possono “recuperare” fiscalmente i relativi costi e l’Iva solo in parte.
Locazione
Tralasciando il caso dell’acquisto, i costi di locazione delle abitazioni (come, del resto, anche degli uffici) utilizzate promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per «l’uso personale o familiare dell’imprenditore» o del professionista, sono deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il 50% del canone, a patto che il contribuente non disponga di altro immobile (ovunque per le imprese e nel medesimo Comune per i professionisti) «adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa» o dell’arte o professione (articoli 54 e 64, Tuir). L’eventuale Iva, applicata su opzione, sulla locazione di abitazioni non può essere detratta, neanche al 50% (articolo 19-bis1, comma 1, lettera i, Dpr 633/72).
Deduzione delle utenze
I professionisti possono dedurre al 50% le spese per i servizi relativi agli “immobili utilizzati promiscuamente” (sia abitazione, che ufficio), a prescindere dai metri quadri effettivamente utilizzati per l’attività, a condizione che non dispongano nello stesso Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione (articolo 54, comma 3, Tuir).
Si tratta di una deduzione forfettaria del 50% prevista dalla norma dal reddito di lavoro autonomo, che ha la duplice finalità di semplificare i calcoli e di evitare l’insorgere di contenziosi sulla distinzione dell’utilizzo delle due zone. Anche se si può dimostrare l’utilizzo professionale in una zona superiore a quella del 50%, forfettariamente stabilita dalla norma, «quest’ultima non è derogabile» (circolare 35/E/2012, paragrafo 2.2).
Per il reddito d’impresa, invece, nel Tuir manca una disposizione che disciplini il trattamento delle utenze relative agli immobili utilizzati promiscuamente. Secondo la vecchia risoluzione del 7 novembre 1975, n. 9/50091, però, le spese di riscaldamento di immobili adibiti sia «all’attività commerciale che alla sfera privata dell’imprenditore», si possono dedurre per la parte di costo che riguarda i locali con uso commerciale, individuati con una ripartizione proporzionale in base di dati certi e obiettivamente comprovanti, come ad esempio il numero degli «elementi radianti». Un altro metodo di ripartizione tra area business e area privata può essere quello basato sui metri quadri o cubi dell’immobile, utilizzabile, per esempio, per le spese di energia elettrica e gas per il riscaldamento a pavimento, oltre che per le spese condominiali e di pulizia. Idem per l’acqua.
Detrazione dell’Iva
Ai fini della detrazione dell’Iva, in generale, per determinare la quota indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati vanno applicati «criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati» (articolo 19, comma 4, Dpr 633/72).
Questa regola vale anche per il trattamento Iva delle utenze delle abitazioni, in quanto scollegate al tipo di immobile a cui si riferiscono (si veda Guida normativa del 19 aprile 2006) e non si applica l’indetraibilità oggettiva dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), Dpr 633/72.
Se l’immobile (anche abitativo) è ad uso promiscuo, per la ripartizione delle spese, ad esempio, di riscaldamento, un “criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali” (circolare 24 dicembre 2007, n. 328, paragrafo 3.2).