Violazione stradale accertata con autovelox: nel verbale va indicata non solo l’ omologazione ma anche l’effettuata taratura dell’apparecchio.
L’articolo 142 comma 6 del Dlgs n. 285/1992 impone che le apparecchiature per il controllo automatico dei limiti di velocità debbano essere debitamente omologate e sottoposte a verifiche periodiche di taratura, considerato il carattere irripetibile dell’accertamento e l’esigenza di realizzare un bilanciamento fra la tutela della sicurezza stradale e quella delle posizioni soggettive dei cittadini sanzionati.
Ciò comporta che il verbale di accertamento e contestazione della violazione dei limiti di velocità debba dare espressa indicazione dell’effettuata verifica di taratura, pur essendo onere dell’opponente contestare eventualmente la cattiva fabbricazione, l’installazione e/o il funzionamento del dispositivo di controllo utilizzato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione VI civile, ordinanza numero 5227 del 6 marzo 2018. Un ricorrente, contravvenuto per la violazione dell’articolo 142 comma 8 del Codice stradale rilevata mediante autovelox, ha impugnato la sentenza del Tribunale che ha rigettato la propria opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione stabilendo che le apparecchiature elettroniche di rilevazione dei limiti di velocità non debbono essere sottoposte alle procedure di taratura periodica previste dalla Legge n. 273/1991.
Secondo il ricorrente, invece, “… al fine di garantire l’affidabilità dei risultati di rilevazione dell’apparecchio – e la fondatezza dell’accertamento amministrativo con tali modalità – non sarebbe sufficiente la mera omologazione del mezzo; sarebbe necessaria la taratura periodica del dispositivo con specifica segnalazione dell’avvenuto adempimento nel verbale di contestazione”.
A sostegno della tesi esposta è richiamata l’ordinanza numero 17766/2014 della Corte di cassazione, sezione II civile, che ha sollevato la questione di incostituzionalità dell’articolo 45 comma 6 del Codice stradale in relazione all’articolo 3 della Costituzione, nella misura in cui non prevede che le apparecchiature che rilevano la violazione dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche sulla loro funzionalità.
Proprio nel risolvere gli scrutini di costituzionalità posti con la citata l’ordinanza numero 17766/2014, la Consulta, con la sentenza numero 113/2015, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 45 comma 6 del Dlgs n. 285/1992 per contrasto con l’articolo 3 della Carta fondamentale, rilevando che: – “l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di tarature è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità”; – “i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”.
La Suprema Corte, in osservanza al disposto della sentenza sopra illustrata, ha ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza, stabilendo che “… nel caso di specie, la taratura dell’apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento il rilevamento può presumersi affidabile …”. Il pregio della sentenza in rassegna è costituito, non tanto dalla statuizione (già contenuta in altre sentenze precedenti), per la quale gli apparecchi di controllo automatico della velocità debbono essere omologati e tarati periodicamente, quanto piuttosto nella chiara indicazione che ne possono trarre tutti gli organi di Polizia stradale relativamente all’opportunità di indicare l’eseguito espletamento di ambedue le verifiche di regolarità dello strumento utilizzato nel verbale stesso di contestazione della violazione stradale.
Se infatti è vero che, né il Codice stradale né il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione né la Legge numero 273/1991 prescrivono che il verbale debba contenere a pena di nullità l’attestazione relativa alla corretta funzionalità dello strumento, è però anche vero che la specificazione nel verbale di tale circostanza serve a realizzare in concreto il principio di ragionevolezza e quello logico di non contraddizione evincibili dall’articolo 3 della Costituzione.
Di conseguenza, non essendo espressamente vietato, pare consigliabile per tutti gli organi accertatori evidenziare nel verbale anche gli elementi afferenti all’avvenuta taratura dello strumento, rafforzando così, già a priori, la presunzione normativa che consente di non ritenere pregiudicata oltre un certo limite ragionevole la certezza della rilevazione risultante dall’apparecchio utilizzato.
A.C.